Progettazione e Pratiche Edilizie

PRATICHE EDILIZIE, ENERGETICHE E CATASTALI

Le pratiche edilizie, insieme e a tutti i vari procedimenti amministrativi, sono da presentare presso il Comune o gli enti competenti, quando si vuole realizzare qualunque tipo di intervento edile su qualsiasi edificio. È, inoltre, indispensabile l’ausilio di un tecnico abilitato e qualificato quali Geometra, Architetto o Ingegnere.

Queste pratiche, sono indispensabili per poter usufruire di tutti i bonus fiscali attualmente vigenti, come: Bonus Ristrutturazione, bonus facciate, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus 110% .

La vecchia normativa in vigore nel passato era dettata dal DPR 380/2001, ma a partire dal 2016 con l’entrata in vigore del D.lgs 222 sono stati introdotti diversi aggiornamenti che hanno snellito il numero dei titoli abilitativi edilizi previsti

CILA

La Cila, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, è una pratica introdotta nel 2010 con la Legge 73.
IMPORTANTE: Essendo una comunicazione, non necessita dell’approvazione del Comune. Puoi iniziare subito i lavori, oppure fissare una data all’invio della pratica!

Questa pratica è molto utilizzata per la ristrutturazione di appartamenti e non permette di apportare modifiche strutturali, variazioni o modifiche a superfici e facciate. Va presentata se decidi di:

  • modificare i tramezzi interni,
  • demolire pareti in cartongesso o muratura,
  • spostare o aprire porte interne
  • rifacimento o modifica dell’impianto elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento e climatizzazione.

ll frazionamento (divisione di una unità immobiliare in due o più) o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico (aumento di infrastrutture e opere collettive quali acquedotti, reti Enel, gas), purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso.

 

A fine lavori si procede, entro 30 giorni, alla variazione catastale D.O.C.F.A. solo se gli interventi hanno apportato modifiche alla distribuzione interna. Questa andrà a variare la vostra planimetria e in caso di rogito, serve ad assicurare la conformità catastale.

La cila non ha scadenze e di conseguenza non si richiedono proroghe.

S.C.I.A. SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Introdotta dalla legge 122 del 2010 trova applicazione in sostituzione di un titolo edilizio precedente: la DIA o denuncia di inizio attività

Con questa pratica edilizia si richiedono interventi per:

  • Parti strutturali dell’edificio (necessario l’intervento di un tecnico strutturista)
  • Facciate (aperture di nuove finestre o porte)
  • costruzione di scale interne o esterne;
  • sostituzione e rifacimenti di tetti e solai;
  • costruzione di balconi e terrazzi;
  • Realizzazione di porticati esterni/pergolati;
  • Installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • Realizzazione di scale interne;
  • Frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con cambio di destinazione d’uso;
  • E molto altro.

 

L’inizio dei lavori può avvenire contestualmente alla presentazione della SCIA, tuttavia, l’Ufficio Tecnico del Comune ha un tempo di 30 giorni per verificare la legittimità delle dichiarazioni. Decorso tale termine, se la pubblica amministrazione non ha prodotto pareri positivi o negativi, si applica la regola del silenzio assenso, ciò vuol dire che l’atto assume piena efficacia.

Per tale ragione si consiglia di attendere sempre il limite dei 30 giorni.
Riguardo la durata, avendo sostituito la DIA, l’ultimazione dei lavori e collaudo dovrà avvenire entro e non oltre 3 anni dall’ inizio dei lavori.

PDC

Si tratta di un titolo necessario per eseguire degli interventi che prevedano opere di trasformazione urbanistica ed edilizia disciplinato dal D.P.R. n°380/2001

Il Testo Unico per l’Edilizia, il DPR 380/2001 all’articolo 10, lettera c specifica i seguenti interventi:

  • interventi di nuova costruzione;
  • interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”;
  • interventi in deroga agli strumenti urbanistici per edifici o impianti pubblici;
  • ristrutturazioni edilizie anche in aree industriali dismesse.

L’ iter ammativo per il rilascio del permesso di costruire ha una durata di mesi, indicata dalle leggi regionali che possono alterare le tempistiche stabilite dal testo unico in materia edilizia. In particolar modo ciò che incide è la complessità del progetto.

Il rilascio effettivo compete al dirigente o al responsabile dello sportello unico.

 

La durata del permesso di costruire intesi come termini di inizio e di ultimazione dei lavori, sono indicati all’interno del permesso. Tuttavia, il Testo Unico all’articolo 15 stabilisce che:

  • il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del PdC;
  • Il termine per la conclusione dei lavori non può essere superiore a 3 anni dall’inizio.