BONUS FACCIATE

Cos’è il bonus facciata?

Il “bonus facciate” è l’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020, finalizzata ad interventi di ristrutturazione della facciata esterna degli edifici, che consentono di avere un notevole rientro economico per chi decide di eseguire lavori di questo genere.

Prevede di recuperare un credito pari al 90% delle spese globali sostenute per il rifacimento della facciata dell’edificio, per un condominio oppure per una singola abitazione, che viene riconosciuta come credito d’imposta nella denuncia dei redditi.

Si tratta di una novità che ha riscosso fin da subito notevoli consensi da parte dei proprietari di immobili oltre che tra gli addetti ai lavori in quanto ha consentito una notevole ripresa economica nel settore degli interventi edilizi. Il bonus inoltre è andato a completare tutta la serie di agevolazioni sulla casa che offrono l’opportunità di effettuare opere di manutenzione e di ristrutturazione beneficiando di incentivi pubblici ottenibili direttamente nella dichiarazione dei redditi sotto forma di credito d’imposta.

Gli incentivi fiscali concessi dal bonus facciate 2020 riguardano praticamente tutti i tipi di immobile, sia privato (villetta, villa oppure abitazione singola di vario genere) che condiviso (condominio).

Le zone di localizzazione degli edifici possono essere piccoli comuni oppure grandi aree cittadine, in zone centrali e periferiche, con la finalità di rendere più bello l’aspetto dei contesti urbani.

Gli obiettivi da raggiungere riguardano vari aspetti del settore edilizio, come incentivare la cura degli immobili per promuovere la riqualificazione del patrimonio architettonico, potenziare il risparmio energetico nell’ottica di un basso impatto ambientale e offrire un nuovo volto alle città.

Grazie al rifacimento delle facciate, infatti, si possono ottenere effetti immediati sul decoro dei palazzi di centri storici, migliorandone non soltanto l’aspetto estetico, ma anche quello relativo alla sicurezza.

Queste facilitazioni non prevedono un tetto massimo di spesa in quanto, le detrazioni si possono ottenere sull’ammontare totale dell’esborso per i lavori, tenendo anche conto che non è previsto alcun vincolo sul genere di lavori da eseguire, che possono riguardare opere di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Quali sono gli interventi?

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questo bonus non si riferisce unicamente a interventi da effettuare sulla facciata, ma anche su altre parti esterne dell’immobile, sempre e comunque collegate al miglioramento del suo aspetto estetico.

È importante che la/le facciata/e siano almeno parzialmente visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico.

Sono quindi compresi nella detrazione tutti i lavori realizzati per interventi:

  • Di consolidamento della facciata, tra cui anche la semplice tinteggiatura e pulitura delle pareti esterne.
  • Su terrazze e balconi, su ornamenti, decori e fregi.
  • su pluviali e grondaie, comprese le cornici e i parapetti ancorati al tetto oppure alla parete.
  • sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Nella valutazione globale delle agevolazioni vengono calcolate anche le spese collegate al montaggio dei ponteggi, allo smaltimento dei materiali di rifiuto, all’imposta di bollo e all’IVA e alla tassa di occupazione del suolo pubblico.

Si può dire che il bonus facciata 2020 serva dunque a rivalutare l’aspetto estetico dei contesti urbani, per incentivare il risparmio energetico e per favorire le attività economiche del settore edilizio.

Chi può usufruire delle agevolazioni e come ottenerle?

Per avere diritto alle detrazioni fiscali, la facciata dell’edificio deve essere ubicata in determinate zone, che sono la “A” e la “B” indicate nel decreto ministeriale dei Lavori Pubblici (1444/1968).

In generale le facciate devono fare parte di edifici che rivestono carattere artistico, storico oppure di particolare pregio ambientale.

Qualsiasi facciata può rientrare a pieno titolo nel bonus 2020 a patto che appartenga a un edificio già esistente ovvero che deve subire interventi di ristrutturazione e non di costruzione ex-novo.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

 In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

 • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni

 • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale

 • le società semplici

 • le associazioni tra professionisti

 • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo, sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In pratica, è possibile cedere il credito e chiedere lo sconto in fattura.

 Per il bonus facciata, in tali casi, non si richiederà il visto di conformità ad un intermediario abilitato.

Come richiedere il bonus facciata?

Per richiedere il bonus facciate 2020 è necessario esibire tutte le fatture inerenti agli interventi effettuati, con le relative ricevute dei bonifici bancari.

Viene richiesta anche la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la data dell’inizio dei lavori e la certificazione che essi rientrano tra quelli agevolabili.

Per ottenere lo sgravio fiscale è necessario inoltre presentare una copia della domanda di accatastamento, completa di ricevute dei tributi locali sugli immobili.

Qualora gli interventi vengano effettuati su abitazioni condominiali è indispensabile presentare la delibera di assemblea nella quale è stata approvata l’esecuzione degli interventi, oltre alla tabella millesimale della ripartizione delle spese.

L’iter burocratico per ottenere il rimborso delle spese effettuate per la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici deve essere eseguito in maniera scrupolosa, dato che il numero dei documenti richiesti è piuttosto elevato e che una qualsiasi omissione potrebbe costringere l’Agenzia delle Entrate a bocciare la richiesta di rimborso.

Possono usufruire della detrazione fiscale tutti i contribuenti più o meno residenti nel territorio dello Stato che pagano l’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche).

Inoltre essi devono essere proprietari dell’immobile o titolari dei diritti reali sull’immobile stesso, in quanto, soltanto loro possono richiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate.

Interventi di efficienza energetica

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

• i “requisiti minimi” previsti in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015

 • i valori limite di trasmittanza termica stabiliti:

  •  dal Dm 11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal Dm 26 gennaio 2010, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020
  • dal Dm 6 agosto 2020 (tabella 1 dell’Allegato E), per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020

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